EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' dell'Autorita' a Noi delegata; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro della Giustizia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' pubblicata ed avra' vigore nelle Provincie della Venezia e di Mantova la Legge elettorale politica del Regno del 17 dicembre 1860, n° 4513. Il numero dei Deputati per le dette Provincie e' di cinquanta, distribuito come segue: La provincia di Belluno ne elegge . . N° 3 Id. di Mantova id. . . » 3 Id. di Padova id. . . » 6 Id. di Rovigo id. . . » 4 Id. di Treviso id. . . » 6 Id. di Udine id. . . » 9 La provincia di Venezia ne elegge . . N° 6 Id. di Verona id. . . » 6 Id. di Vicenza id. . . » 7 La distribuzione dei Collegi elettorali e' regolata nel modo apparente dalla Tabella suppletiva che va unita al presente Decreto, e fa parte integrante di esso. La numerazione dei Collegi elettorali e' fatta in continuazione a quella apparente dalla Tavola annessa alla Legge del 17 dicembre 1860 suddetta.