EUGENIO 
 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'Autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
dell'Interno, di concerto col Ministro della Giustizia; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' pubblicata ed avra' vigore nelle Provincie della  Venezia  e  di
Mantova la Legge elettorale politica del Regno del 17 dicembre  1860,
n° 4513. 
 
  Il numero dei Deputati per le  dette  Provincie  e'  di  cinquanta,
distribuito come segue: 
 
  La provincia di Belluno ne elegge . . N° 3 
      Id.      di Mantova     id.   . . »  3 
      Id.      di Padova      id.   . . »  6 
      Id.      di Rovigo      id.   . . »  4 
      Id.      di Treviso     id.   . . »  6 
      Id.      di Udine       id.   . . »  9 
  La provincia di Venezia ne elegge . . N° 6 
      Id.      di Verona       id.  . . »  6 
      Id.      di Vicenza      id.  . . »  7 
 
  La distribuzione  dei  Collegi  elettorali  e'  regolata  nel  modo
apparente dalla Tabella suppletiva che va unita al presente  Decreto,
e fa parte integrante di esso. 
 
  La numerazione dei Collegi elettorali e' fatta in  continuazione  a
quella apparente dalla Tavola annessa alla Legge del 17 dicembre 1860
suddetta.